IL MANIFESTO DEL SINDACO DAY: ISTANZA SOSPENSIONE SANZIONI – DISCRIMINAZIONI A SCUOLA

Robert-Kennedy-CORE-rally-speech2-2016122100.png
Una foto di Bob Kennedy che lo ritrae ad un comizio; sarà assassinato come il fratello JFK.

” […] Alcuni cercano capri espiatori, altri cercano cospirazioni, ma questo è chiaro; la violenza genera violenza, la repressione genera rappresaglia e soltanto la pulizia di tutta la nostra società potrà estirpare questa malattia dalla nostra anima.
[…] Quando si insegna un uomo ad odiare o temere il suo fratello, quando si insegna che un uomo ha meno valore a causa del colore della sua pelle o delle credenze o della politica che segue, quando si insegna che chi è diverso da te minaccia la tua libertà o il tuo lavoro o la tua casa o la tua famiglia, allora si impara ad affrontare l’altro non come un compatriota ma come un nemico, da trattare non con la collaborazione ma con la conquista. Per soggiogarlo e sottometterlo.
[…]  Impariamo a dividere soltanto una paura comune, soltanto un desiderio comune di ritirarci gli uni dagli altri, soltanto un impulso comune a reagire al disaccordo con la forza.  […]
Le nostre vite su questo pianeta sono troppo brevi, il lavoro da svolgere è troppo vasto, perché questo spirito prosperi ancora a lungo nella nostra nazione. È evidente che non possiamo bandirlo con un programma né con una risoluzione, ma possiamo forse ricordare, anche una sola volta, che quelli che vivono con noi sono nostri fratelli che dividono con noi lo stesso breve arco di vita, che cercano come facciamo noi, soltanto la possibilità di vivere la propria vita con uno scopo ed in felicità, conquistandosi la realizzazione e la soddisfazione che possono”

Dal discorso di Robert F. KENNEDY, al Cleveland City Club, 5 aprile 1968

RAGIONI ETICHE E STRATEGIA DI AZIONE NAZIONALE

Per difendere l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti e dei diritti umani e civili riconosciuti a livello internazionale, minacciati nella loro essenza del diritto naturale e nel loro esercizio dalla deriva autoritaria governativa e parlamentare recente, che è sfociata nella Legge di riforma urgente per decreto della vaccinoprofilassi per la infanzia ed adolescenza, della scorsa estate 2017, si ritiene necessaria una concertata azione civile di autodeterminazione da attuarsi su tutto il territorio nazionale, ad adesione libera e volontaria.
Perché essa sia il più possibile efficace è fondamentale che più cittadini di ogni Comune d’Italia (migliaia e migliaia di persone), agiscano in prima persona modulando a proprio piacere una istanza da rivolgere agli Amministratori locali, qualora ne vedano i presupposti, a propria tutela: in questo caso i Sindaci che sono Primi cittadini, Ufficiali di Governo e soprattutto massime Autorità sanitarie locali; essi – ricordiamo – possono a norma di Legge operare decisioni politiche (non tecniche) anche avverso l’opinione discordante delle ASL, quando tali decisioni politiche (che vanno fondate tecnicamente) siano motivate dall’invocazione del principio di precauzione (e siano rispettati i requisiti della sua applicazione), in tema di tutela della salute umana e/o dell’ambiente. Vi sono già state sentenze del TAR in tal senso, a favore dei Sindaci. Inoltre, una responsabilità penale colposa in corso di accertamento (indagini preliminari in corso sulla sicurezza dei farmaci vaccini), agevola ulteriormente una simile decisione di precauzione.

Il principio consensualistico del paziente rispetto ad un trattamento terapeutico o farmacologico – protetto e disciplinato dalla deontologia medica e da norme di Convenzioni bioetiche e carte sovranazionali a livello europeo, comunitario e addirittura dell’UNESCO – è principio cardine del diritto in materia di autodeterminazione del singolo ( un “principio fondamentale”, come già stabilito dalla Corte Costituzionale anni fa, nella sentenza nr. 438/2008), ma è attualmente minato dagli attuali profili discriminatori scolastici (previsti determinati requisiti sanitari di accesso nella fascia 0-6 anni di età, per asili e scuole d’infanzia) introdotti mesi fa, e dalle sanzioni pecuniarie già esistenti (ma disapplicate negli ultimi anni per prassi consolidata, tranne rari casi collegati ad incuria genitoriale certa e documentata), e che sono state inasprite: esse pendono sopra il suo capo come una spada di Damocle.
Da alcuni mesi sono infatti in vigore dispositivi sanzionatori e coercitivi dal punto di vista morale e sociale: sono previsti per le famiglie inadempienti rispetto al calendario vaccinale obbligatorio per prima infanzia ed adolescenza, riformato la scorsa estate 2017 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute (D.L. 73/2017, poi convertito in Legge 119/2017 dal Parlamento), a prescindere a quanto pare dalle ragioni di dubbio che vi possono essere per una obiezione attiva che si traduce in un inadempimento motivato, stando all’orientamento della politica sanitaria nazionale e regionale, ed alle circolari ministeriali emesse negli ultimi mesi.

Siccome ci si trova in assenza di emergenza sanitarie (non ci sono pandemie o epidemie mortali sul territorio, ma solo di tanto in tanto focolai epidemici di malattie esantematiche, nel loro naturale ciclo di manifestazione) né in presenza di carenti situazioni igienico-sanitarie o di criticità che giustifichino la Legge draconiana sopra ricordata e che ha portato da 4 a 10 le vaccinazioni obbligatorie inclusi i rispettivi richiami, con la presente proposta di azione civile, i cittadini vengono qui invitati a difendere diritti umani, civili e già costituzionalmente garantiti:

1) il principio consensualistico di cui sopra, uno dei cardini del diritto – come il consenso libero ed informato del paziente – che è riconosciuto indirettamente anche all’art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede il rispetto della persona umana e della sua dignità e libertà personale, che sono inviolabili (artt. 2/13 Costituzione della Repubblica italiana); se vi sono invece dispositivi sanzionatori e di ricatto ed al contempo addirittura ipotesi di reato per farmaci “guasti o imperfetti” e/o “delitti colposi contro la salute pubblica” – indagini presso le Procure della Repubblica di Torino e Roma sin dal 2017 e ben prima dell’annuncio del D.L. 73/2017 – a maggior ragione è evidente che il consenso non può essere né adeguatamente informato, né libero né ritirabile in serenità in qualunque momento, quando esso è illegittimamente estorto, e condizionato ad un requisito di accesso scolastico, o punito – se non concesso dall’avente diritto – con sanzioni a causa della manifestazione di dissenso.

2) il diritto alla inclusione scolastica ove per “scuola” s’intende la scuola del comma 1 dell’art. 34 della Costituzione della Repubblica, che indica chiaramente come “la scuola è aperta a tutti”; e la scuola materna, divenuta da anni scuola dell’infanzia in continuità educativa e sociale verticale con la scuola dell’obbligo, non può farvi alcuna eccezione, a rigor di logica; la istruzione scolastica inferiore obbligatoria prevista per almeno 8 anni dal comma 2 dell’art. 34, è un sottoinsieme della scuola, evidentemente.

SPIEGAZIONE DELLA MODALITÀ DI AZIONE NAZIONALE

Detto ciò, si propone la seguente strategia di azione sulla base del lavoro di riflessione e di stato dell’arte (allegati in forma di scritto/breve relazione a cura di addetti ai lavori – in attività oppure a riposo da alcuni anni – che pro bono hanno lavorato per mettere a disposizione di tutti le italiane e gli italiani (siano essi genitori e/o cittadini) i fondati motivi e le ragioni che motivino una istanza al proprio Sindaco perché egli/ella si attivi per una sospensione in via cautelare di tali profili sanzionatori e discriminatori, previsti dalla Legge n. 119/2017.

Un intervento richiesto ai Sindaci d’Italia anche e soprattutto a fini di tutela della salute pubblica e della pace sociale, e dei diritti costituzionalmente garantiti.
Ci si propone dunque una istanza mirata e ben precisa sottoscritta dal cittadino, che non entra nel merito della legittimità o meno della obbligatorietà della profilassi vaccinale (la politica deve farsene carico), né nel merito della offerta dei farmaci vaccini previsti dal PNPV riformato da pochi mesi (perché non di sua competenza), ma soltanto nel merito degli strumenti coercitivi e discriminatori scelti ed usati dal Legislatore (strumenti di organizzazione sanitaria e scolastica) per far rispettare la Legge nel suo Comune.
Si potrà chiedere al Sindaco di attivarsi in base alle sue attribuzioni e questi deciderà se operare singolarmente o con la propria Giunta comunale, oppure perché il Consiglio comunale porti all’ordine del giorno la questione, la discuta esaminando tutti gli elementi, e metta ai voti una eventuale deliberazione avente le stesse finalità di cui sopra, cioè la sospensione in via cautelare di tali profili sanzionatori e discriminatori, oppure perché si rivolga una interrogazione alla Regione affinché essa si faccia carico di dare risposte concrete ad una cittadinanza inquieta che vuole sicurezza e giustizia, e rivendica il rispetto dei propri diritti naturali, oltre che civili e costituzionali e comunitari (Carta di Nizza), nonché bioetici sanciti dalla Convenzione di Oviedo (Consiglio d’Europa), principi proclamati ed adottati anche dalla Conferenza Generale UNESCO, con la Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani (anno 2005, articolo 6).

La istanza scritta e firmata – e che si suggerisce di essere al massimo 1/2 pagine – sarà scritta in piena libertà dal cittadino / Comitato spontaneo di genitori / Ass.ne promozione sociale, ONLUS; consumatori, ecc…, sulla base dei documenti prodotti e messi a disposizione, compresa una relazione legale scritta da legale Avv. Roberto Mastalia (fondatore della Camera civile di Perugia, e Presidente AURET), che mostri i fondamenti tecnico-giuridici di tale istanza, e che il richiedente allegherà alla sua domanda. Ovviamente essa presuppone la lettura e condivisione – e la comprensione almeno a livello generale – dei concetti espressi nei documenti /allegati tecnici giuridici, medico-scientifici, epistemologici., ecc… Nondimeno sarà il Sindaco e solo lui tenuto per legge a vagliare l’istanza ed a valutare, con i propri tecnici, la documentazione a lui sottoposta legittimamente dalla cittadinanza preoccupata.

ISTANZA ED ALLEGATI

Nella proposta qui illustrata, l’istanza a proprio nome andrà presentata di persona – dunque non per raccomandata A/R o via PEC (altre vie che sono altrettanto lecite, comunque) – all’Ufficio Protocollo Generale del proprio comune di residenza (se la scuola a cui il minore è iscritto, si trova nel territorio comunale) oppure nel comune ove si trova la scuola in cui il minore frequenta e studia (perché in questo comune si trova il diritto del minore da tutelare, cioè l’inclusione scolastica); in quest’ultimo caso, è bene informare per conoscenza – dell’avvenuta presentazione d’istanza – anche il Sindaco del proprio comune; l’istanza stessa sarà firmata e presentata individualmente, portando con sé 1 copia della prima pagina dell’istanza al fine di avere timbro per ricevuta con data da parte della amministrazione locale, e numero progressivo di protocollo della pratica così acquisita dalla Amministrazione.
Il Comune ha infatti l’obbligo di protocollare qualunque /istanza/ricorso/petizione, portata dal cittadino, non può rifiutarsi. Qualora l’istanza sia firmata da più persone (ad esempio da un Comitato, con i dati essenziali di tutti i firmatari), sarà sufficiente che solo uno si presenti per il protocollo, avendo accortezza di indicare di essere il referente per contatti e risposte.
Se il numero progressivo di protocollo non sarà subito disponibile, si potrà tornare nei giorni successivi e farsi apporre il nr. progressivo di protocollo. Gli allegati potranno essere integrati anche da altri documenti, ma quelli a cui si riferisce espressamente la relazione tecnica legale dell’Avv. Roberto Mastalia e messi a disposizione gratuitamente e scritti per l’occasione, non potranno essere omessi, pena la incongruenza logica dei ragionamenti giuridici messi per iscritto dall’avvocato Mastalia, mancandone il relativo supporto tecnico ed i riferimenti del caso.

NOTA: al fine di agevolare il gravoso lavoro degli impiegati comunali, si suggerisce che gli allegati alla istanza stampati su carta, siano racchiusi da fermagli zincati oppure da elastici (e dunque non graffettati), ben protetti da buste di plastica trasparenti, e stampati con cura su carta che non presenti difetti o sgualciture, al fine di agevolare la scansione di ciascun foglio per la creazione dei files (archivio digitale della pratica).

Questo agevolerà l’amministrazione  nella procedura di protocollo di successive istanze, presentate da terzi, e con i medesimi allegati.

 

DATA AZIONE: DAL 19 MARZO 2018 AL 19 MAGGIO 2018 ED OLTRE!
SINE DIE

Come data simbolica di inizio di questa azione civile di autodeterminazione, si era scelta la festa del papà: il 19 marzo 2018. L’azione – così simbolicamente avviata – avevamo pensato che si potesse concludere simbolicamente il 19 maggio 2018, anniversario della data scelta per la conferenza stampa del Ministro della Salute e del CdM, che annunciò lo scorso 19 maggio 2017 a tutte le famiglie italiane il  Decreto Legge 73/2017, varandolo d’urgenza. Ma avevamo già scritto mesi fa che: ” […] ma naturalmente anche successivamente si potrà continuare a fare istanza al Sindaco”.
Pertanto, l’azione nazionale civile proposta con questo manifesto – vista la vasta partecipazione ed adesione di cittadini riscontrata nelle ultime settimane in diverse Regioni d’Italia – continuerà finché sarà necessario, ai sensi del IV comma art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana (principio di sussidiarietà orizzontale), ed ai sensi del principio di precauzione del diritto comunitario (TFUE, art. 191, come specificato anche dalla Commissione delle Comunità europee, Comunicazione (COM(2000) 1final), Bruxelles, 2.2.2000, COM(2000) 1 final, Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione).

LIBERTÀ DI ADESIONE: CITTADINI, COMITATI, ASSOCIAZIONI

La azione civile proposta non ha una Direzione od un gruppo centrale a cui fare riferimento: ognuno può aderivi e farla propria, sia privati cittadini individualmente od in gruppo, sia Comitati oppure Associazioni, senza chiedere permessi o autorizzazioni, ovviamente agendo responsabilmente rispetto a quanto si sottoscrive e rispetto al proprio comportamento da tenere presso le amministrazioni locali, che deve essere improntato al massimo rispetto e aconsono al luogo.
Ognuno risponderà certamente delle proprie azioni, ma sarà una mirata – e semplice – istanza a propria tutela, fondata tecnicamente e giuridicamente e non una diffida né una denuncia alla Autorità giudiziaria.
Si fa presente che anche i dipendenti pubblici hanno degli obblighi da rispettare, rispetto al loro operato e nei confronti dei cittadini.

Il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.)
sancisce disposizioni di carattere generale, principi, contenuti che costituiscono specificazioni esemplificative degli obbligi di diligenza, lealtà e imparzialità che qualificano il corretto adempimento alla prestazione lavorativa. Al comma 5, infatti, si specifica che nei confronti del cittadino:  ” […] egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l’esercizio dei diritti”

  1. Comma 5- Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti
  2.  Comma 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
 Fonte: articolo 55, comma 2, del Decreto legislativo 165/2001 
e dell’articolo 25, comma 8, del CCNL 16 maggio 1995 
(come modificato dal CCNL 12 giugno 2003 e dal CCNL 14 settembre 2007),

 

RAGIONI COSTITUZIONALI DELLA AZIONE DEI CITTADINI SOVRANI: “AUTONOMIA INIZIATIVA DEI CITTADINI”

In tal modo, in base al principio di precauzione previsto dal diritto comunitario ed in base al principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana (“autonoma iniziativa dei cittadini”), una cittadinanza attiva, vigile ed informata promuove – sia a livello individuale oppure a livello di gruppo, associativo – una iniziativa civile a tutela generale (“attività di interesse generale”), non particolare (di questa richiesta di sospensione dei dispositivi sanzionatori e discriminatori di Legge, beneficeranno tutti gli italiani qualora qualcuno voglia esercitare un consenso che sia autenticamente libero ed informato, ed un legittimo dubbio di omettere una o più vaccinazioni, oppure tutte – sempre potenzialmente dannose, in quanto farmaci, per definizione mai a rischio zero – o posticiparle per motivi di massima precauzione, soprattutto quando essi stessi sono al centro di indagini penali preliminari. L’iniziativa proposta vuole tutelare anche diritti umani e principi bioetici, sanciti a livello internazionale come già ricordato, verso i quali l’Italia ha preso impegno.

Infatti la Costituzione della nostra Repubblica all’articolo 118 stabilisce che l’iniziativa autonoma che tuteli interessi generali, deve trovare accoglimento di valutazione da parte dello Stato, dalle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province (ove non ancora abolite) e dei Comuni, che non possono ostacolarne la presentazione, ma anzi devono farvorirla.
Inoltre, anche l’eventuale inazione – “la non risposta” alla istanza della cittadinanza – costituirà – ai sensi del diritto comunitario (principio di precauzione, Comunicazione della Comm. Europea, 2000) – una precisa scelta di risposta da parte degli Amministratori locali e Sindaci, che si assumeranno tutta la responsabilità morale e la eventuale responsabilità giuridica delle conseguenze di una scelta così gravosa (scelta di non agire), rispetto a situazioni future correlate in cui si troverà chi abbia invocato l’istanza stessa.

 

DOVE CONSEGNARE L’ISTANZA: PREFERIBILE A MANI
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE / URP

La Pubblica Amministrazione italiana ha l’obbligo di registrare la documentazione in ingresso e in partenza. Il protocollo è uno dei sistemi di registrazione (sicuramente il principale ed il migliore, per semplicità ed assenza di spese, costi spedizione ed imposte). L’articolo 18-bis della Legge 241/90, introdotto dal D.Lgs 126/2016 (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni) dice che la pubblica amministrazione deve rilasciare una immediata “ricevuta” che attesti l’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni, e comunicazioni. L’istanza qui proposta – anche ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale (4° comma dell’art. 118 Costituzione della Repubblica italiana) – è una vera e propria richiesta di un procedimento amministrativo, e dunque la P.A. ha l’obbligo di rispondere al cittadino / comitato /associazione, entro termini di legge ben previsti.

Luca Scantamburlo
Valentina De Guidi , Ref. comitato spontaneo “Genitori Attenti” del Veronese
11 marzo 2018 – ultimo aggiornamento 17 maggio 2018

 

COME FARE L’ISTANZA AL SINDACO: DOWNLOAD RELAZIONI

Assicurarsi che i files relazioni – scaricati – siano le ultime versioni, aggiornate.
Consultare questa pagina dedicata, al seguente link:

https://11marzo2018veronacittadinisovrani.wordpress.com/2018/03/24/istanza-al-sindaco-stop-a-sanzioni-e-discriminazioni-scolastiche/

Approfondimenti e fonti consultate

BAROCCI Roberto, Forum Ambientalista, “UNA LEGGE CHE I SINDACI NON APPLICANO.
Sul principio della Precauzione e sui doveri del Sindaco”, 2011.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE P.A., Decreto legislativo 165/2001, articolo 55, comma 2,  e CCNL 16 maggio 1995, articolo 25, comma 8
(come modificato dal CCNL 12 giugno 2003 e dal CCNL 14 settembre 2007)

Commissione delle Comunità Europee, “Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione”, Bruxelles, 2.2.2000, COM(2000) 1 final

SENTENZA N. 438 ANNO 2008, CORTE COSTITUZIONALE
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008 n. 54
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=438

ISTANZA E SUA PRESENTAZIONE, rif. Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126
Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. 13 luglio 2016, n. 162)

“La Legge per Tutti”, testata giornalistica fondata dall’avv. Angelo Greco e iscritta presso il Tribunale di Cosenza, La Legge per Tutti Srl, COSENZA,
https://www.laleggepertutti.it/

 

Estratto della Sentenza 438/2008, Corte Costituzionale:
[…]
La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione.
Discende da ciò che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute…

Image: Creative Commons Zero 1.0 License.
Traduzione dal testo in inglese, discorso di Bob Kennedy, 
JOHN F. KENNEDY PRESIDENTIAL LIBRARY AND MUSEUM

9 risposte a "IL MANIFESTO DEL SINDACO DAY: ISTANZA SOSPENSIONE SANZIONI – DISCRIMINAZIONI A SCUOLA"

Add yours

  1. Buongiorno. Vi chiedo cortesemente di inviarmi un modello dilettera al sindaco con relativi allegati, es. Relazione dell’Avvocato Mastalia, da inviarmi a mezzo mail a ripa.domenico@XXXXX.XX, inmodo che possa portare il tutto al Sindaco di Piacenza prima del 19 maggio 2019, lascio , per eventuali comuicazioni il mio cell. 349XXXXXXX Domenico Ripa – GRAZIE

    "Mi piace"

    1. Caro Domenico
      tutti gli allegati delle relazioni tecniche sono disponibili nel sito.
      La relazione ottima dell’Avv. Roberto Mastalia – che è stata online per mesi – puoi richiederla direttamente a lui e, qualora ci dia il suo permesso scritto, possiamo ricaricarla online.
      In alternativa, puoi utilizzare la relazione legale della giurista Simona Giacchi.
      Trovi tutti i modelli sul sito.
      Per quanto riguarda la istanza al Sindaco, scegliemmo di non redarre un modulo, ma di dare solo linee guida per scrivere la istanza al Sindaco.
      Trovi tutte le istruzioni online
      Scusaci se abbiamo risposto solo ora
      Grazie per aver partecipato o voler partecipare alla istanza al Sindaco
      Luca SC.
      Valentina D.G.

      "Mi piace"

Lascia un commento

Inizia con un blog su WordPress.com.

Su ↑